Art. 5.
(Iscrizione al ruolo).

      1. Al ruolo sono iscritti i consulenti di infortunistica che esercitano l'attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.
      2. L'iscrizione al ruolo è disposta dall'ISVAP con provvedimento motivato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6.
      3. Al ruolo si può accedere previo espletamento di prove di ammissione,

 

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scritta e orale, volte ad accertare il possesso delle conoscenze di base idonee all'esercizio dell'attività di consulenti di infortunistica. Il programma delle prove scritte e orali è determinato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.